Portale sulla caccia al cinghiale
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LE PRINCIPALI REGOLE DELLA CACCIA
Inserito il 26 febbraio 2009 alle 15:58:12 da SOLE.

Le principali regole della caccia



1. Distanze dalle case
La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro.
E' vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri.
2. Distanze da strade e ferrovie
La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie.
E' vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri.
3. Distanze da mezzi agricoli
La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione.
4. Distanze da animali domestici
La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge
o dal branco.
5. Trasporto delle armi
È vietato trasportare le armi da caccia, che non siano scariche e in custodia, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque genere e nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio.
6. Mezzi vietati di caccia
Reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola.
7. Giorni vietati
Martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi.
8. Orari di caccia
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
9. Stagione venatoria
Inizia la terza domenica di settembre e chiude il 31 gennaio.
10. Luoghi di divieto di caccia
Terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a
sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali.
11. Allenamento dei cani da caccia
È' consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.
L'allenamento è poi consentito nei campi addestramento cani tabellati.
12. Colture agricole e caccia con i cani
L'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.
L'uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore.
L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e
mais da seme.
13. Omessa custodia dei cani da caccia
L'articolo 672 del codice penale “Omessa custodia e mal governo di animali” punisce chi lascia liberi, o non custodisce
con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.
14. “Polenta e osei”
Nei locali pubblici è vietato servire polenta e uccelli selvatici anche se sono appartenenti a specie cacciabili e abbattuti
legalmente.
15. Violazione di domicilio
L'articolo 614 del codice penale “Violazione di domicilio” punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni
civili.
16. Uccisione di cani, gatti, animali da cortile
L'articolo 638 del codice penale “Uccisione o danneggiamento di animali altrui” punisce chi uccide o rende inservibili, deteriora
o avvelena gli animali che appartengono ai privati.
17. Bocconi avvelenati
L'articolo 727 del codice penale “Maltrattamento di animali” punisce anche chi causa la morte per avvelenamento di essi, mentre la legge sulla caccia punisce penalmente chi utilizza bocconi avvelenati.
18. Disturbo delle persone
L'articolo 659 del codice penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.
19. Spari nei pressi delle abitazioni
L'art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.
Quanti di noi osservono tutte le regole. Io non le rispetto tutte non so voi.

Commenti
18 Commenti - 4,5/5 - Voti : 2
Inserito il 26 febbraio 2009 alle 17:55:25 da Ras.  0/5
 
2 cani a cacciatoreeee??? mo dove stiamoooooo??? ma dai siamo arrivati a livelli scandalosi leggi discriminatorie troppa importanza a minoranze (verdi, animalisti) k non sanno nemmeno cosa vogliono...k belle leggi!!!! speriamo k la modifica si faccia basta co sta 157/92
Inserito il 26 febbraio 2009 alle 20:42:02 da login.  0/5
 
Scusa sole ma la regola dei 2 cani per cacciatore? Da dove è uscita? Se è una regola regionale faresti bene a dire quale.....E se è una proposta di legge facci sapere da chi è stata fatta!
Un saluto da login
Inserito il 26 febbraio 2009 alle 23:28:35 da sole.  0/5
 
Le regole in Italia nessuno le capisce comunque questa dei due cani per cacciatore e da alcuni anni che esiste e' fatta eccezzione solo per le squadre dei cinghialai, e delle regioni a statuto autonomo. Poi alla fine ognuno la legge se la fa come gli conviene.
Sono sempre piu' convinto che la migliore legge e' quella che ti fai da solo.
[lo] [lo] [lo]
Inserito il 27 febbraio 2009 alle 08:51:45 da claudioejack.  0/5
 
Non credo che ci sia da scandalizzarsi tanto.Sono leggi,e come tali vanno rispettate.Che piacciano o meno!Io non osservo il punto 11,inerente al periodo consentito per l'allenamento dei cani.Io i cani li porto fuori tutto l'anno!Ma per il resto,mi ritengo 1 cittadino Italiano onesto,e rispetto le leggi.E per quanto riguarda quel che scrive sole,dicendo che la miglior legge è quella che ti fai da solo,rispondo che l'anarchia non è parte del mio bagaglio culturale
Inserito il 28 febbraio 2009 alle 07:12:08 da Sirbaggio.  0/5
 
L'unica critica che potrei sollevare è che il problema non è la legge di per sè ma in quale contesto viene applicata e come.
" 1. Distanze dalle case
2. Distanze da strade e ferrovie
3. Distanze da mezzi agricoli
4. Distanze da animali domestici"
Per i primi 4 punti non credo si possa dire granchè, bisogna rispettare la sicurezza e l'incolumità di tutti..
"5. Trasporto delle armi"
idem con patè, non immaginerei diversamente...

"6. Mezzi vietati di caccia"
A parte i giochi da bambini..non credo che il mondo venatorio abbia bisogno di queste cose, anzi!
"7. Giorni vietati"
A tutti noi piacerebbe andare a caccia quando ci pare. Io se potessi darei solo 2 giorni alla settimana, ho visto che laddove è possibile andare quando si vuole non c'è autoregolamentazione, è solo un'anarchia devastante! Io stesso in tempi non lontanissimi ero molto libero e andavoa acaccia anche 5 volte a settimana, mattina e pomeriggio.....non credo sia una prassi che faccia bene alla gestione faunistica...
8. Orari di caccia
Secondo me si dovrebbe cominciare più tardi e finire prima, i vari tranelli al buio non sono caccia...E poi si eviterebbero tutti quei gentiluomini che sganciano i cani la mattina troppo presto facendo solo un gran casino....
9. Stagione venatoria
qui avrei da ridire. secondo me la stagione venatoria potrebbe essere aperta tutto l'anno ma per specie e interrotta da silenzi venatori relativi ai periodi più delicati per la fauna, ovviamente con una differenziazione per regioni....
10. Luoghi di divieto di caccia
su questo punto avrei da obiettare, eccome! Secondo me è quanto di più sbagliato possa esistere concepire Oasi, parchi naturali e demani come campane di vetro chiuse in se stesse. Dovrebbero invece essere gestite in amniera osmotica, aprirsi a tutte quelle attività che le rendevano vive come il pascolo, taglio e raccolta legna, caccia. Invece ci ristroviamo con un immenso patrimonio che anzichè rappresentare una risorsa per la comunità e solo uno sperpero!
11. Allenamento dei cani da caccia
Qui allargherei un pò le maglie, ma quale cacciatore lascia i cani fermi per sei mesi? Con un pò di buon senso si potrebbe pensare una gestione dell'attività cinegetica meno restrittiva. Altrimenti il peggior sordo è colui che non vuol sentire o forse vuol mettere gli altri in condizione di ..sbagliare.
12. Colture agricole e caccia con i cani.
Giusto. A parte il rispetto delle colture agricole, anche il fatto dei due cani per cacciatore vi pare sbagliato?
Premesso che cani da seguita per il cinghiale infatti sono presi in considerazione separatamente, non è forse corretto che tutti gli altri che fanno caccia vagante vadano con non più di due cani?
Non è una bella cosa in un bosco incontrare gente che col pretesto della caccia vagante scende dai cofani una torma di cani, mandando all'aria una giornata di caccia dopo che hai fatto un paio d'ore di macchina!Se è caccia vagante bastano uno max due cani!Se no è un'altra cosa....
13. Omessa custodia dei cani da caccia
che c'è bda dire, vi pare sbagliato? a me no.
14. “Polenta e osei”
No alla caccia come commercio, in qualunque forma.

15. Violazione di domicilio
16. Uccisione di cani, gatti, animali da cortile
17. Bocconi avvelenati
18. Disturbo delle persone
19. Spari nei pressi delle abitazioni
Nulla da obiettare, sacrosanti, mettiamoci nei panni degli "altri" non cacciatori. La convivenza può non essere facile ma basta un pò di rispetto dei diritti altrui e comprensione.
Se tutti fossimo più corretti avremmo molte meno rogne e saremmo visti dall'opinione pubblica in maniera meno ostica. Se poi noi stessi facessimo un pò di selezione all'interno del mondo venatorio non sarebbe male, se non siamo ipocriti, e spero non simao, sappiamo quanto di marcio c'è nel nostro mondo e quanto male fa a tutti e non solo come immagine..anche nei fatti.
Dobbiamo essere orgogliosi di essere cacciatori e per questo dobbiamo essere i primi noi a pretendere un codice etico ancor prima che il rispetto delle leggi.
Più che la legge il problema è l'applicazione a volte troppo "soggettiva" o "discrezionale" (per non dire connivente e corrotta) e la gestione del patrimonio faunistico a dir poco "Ottusa" (bulgara e carbonara). Sul problema di giustezza delle leggi e legittimazione non credo sia qui il luogo e il tempo adatto.
Inserito il 28 febbraio 2009 alle 13:23:23 da sole.  0/5
 
SIRBAGGIO HAI RAGIONE SU TUTTO MA LE LEGGI A VOLTE NON SI CAPISCONO BENE. SAPEVI QUES'ALTRA CHE HANNO STILATO NEL 1997.- chi va a caccia dovrà lasciare a casa il cellulare (così utile in caso di incidente) perché può servire esattamente come la ricetrasmittente per avvisare i compagni che c'è un cinghiale in giro.
La cassazione si e poi ravveduta escudendo da tale normativa il cellulare, sempreche tale strumento non sia utilizzato a scopo venatorio.
quindi come vedi usare la ricetrasmittente e reato.
Io comunque continuo ad usarla consapevole delle sanzioni alle quali vado incontro.
[feu] [feu] [feu] [feu] [feu] [feu] [feu] [feu]
Inserito il 28 febbraio 2009 alle 18:53:31 da Sirbaggio.  0/5
 
bè anche lì ci sarebbe da dire qualcosa.
Se la trasmittente è utilizzata per emergenza non ho nulla da obiettare, ma per il resto credo che se ne faccia un abuso.
La compagnia che frequento io non ne usa ed è contraria, va lo stesso bene e anzi credo che si goda un gusto più genuino!Per le emergenze, speriamo mai, c'è il cellulare!
Inserito il 02 marzo 2009 alle 12:33:05 da login.  0/5
 
Non è reato utilizzare le ricetrasmittenti. Infatti la cassazione,con sentenza n°1920 del 24/09/99, ha stabilito:"che non è ipotizzabile la violazione prevista dall'art. 30 della L.157/92,lett.h),nel caso di uso di ricetrasmittenti, essendo queste soltanto un mezzo ausiliario all'esercizio della caccia, non rientrando nel divieto di cui all'art.13. Infatti l'ambito del divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma quinto dell'art.13, deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia".
Inserito il 02 marzo 2009 alle 20:51:56 da Sirbaggio.  0/5
 
Già...ma non è che per il solo fatto che una cosa non sia vietata sia buona e giusta o da usare senza controindicazioni...
non credere che sia un moralista bigotto, tutt'altro...molti vizi e poche virtù, però la caccia più bella per i miei gusti è quella più cruda, senza fronzoli e orpelli....eccetto daghe e spade!
Inserito il 02 marzo 2009 alle 21:38:22 da login.  0/5
 
Era solo per precisare......siccome è stata citata la legge in modo errato.....per il resto condivido.
Inserito il 03 marzo 2009 alle 19:30:47 da Sirbaggio.  0/5
 
bravo Login, così mi piaci!
Inserito il 05 marzo 2009 alle 00:52:07 da Raspo.  0/5
 
ciao a tutti (sono appena iscritto)ma cacciatore da quando avevo 10 anni e adesso è passata quasi una trentinna di anni! avrei bisogno di un chiarimento per quanto riguarda le distanze da case strade ecc... con la carabina è vero che bisogna distare una volta e mezzo la gettata max ?
Inserito il 05 marzo 2009 alle 19:06:38 da sole.  0/5
 
Le principali distanze da tenere durante l'attività venatoria, con fucile carico e fuori dall'apposita custodia, sono:

1) 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro.
2) 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccetto quelle poderali o interpoderali.
3) 150 metri se si spara in direzione di immobili, con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, nonché in direzione di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.
4) 150 metri se si spara in direzione di vie di comunicazione, con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla.
5) è vietata la caccia nei giardini, nei parchi ad uso pubblico e privato, nei parchi storici e archeologici, negli impianti sportivi.
Inserito il 07 marzo 2009 alle 12:01:05 da sole.  0/5
 



Comunicato stampa 3 marzo 2009
Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali
UFFICIO STAMPA
SCHEDA
ORDINANZA CONCERNENTE LA TUTELA DELL’INCOLUMITÀ
PUBBLICA DALL’AGGRESSIONE DEI CANI
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Negli ultimi anni rari ma talora gravi episodi di aggressione alle persone da parte di
cani hanno indotto il legislatore ad emanare, dal 2003, provvedimenti con carattere
d’urgenza (Ordinanze) in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica
in materia, attualmente in fase di elaborazione.
ELIMINATA LA “BLACK LIST”
La nuova Ordinanza reca sostanziali novità rispetto a quelle proposte dai ministri
precedenti. In particolare è stato eliminato l’allegato A riportante un elenco senza
riferimento scientifico in letteratura di medicina veterinaria di razze “pericolose”, in
quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in
base alla loro razza o loro incroci.


INTRODOTTA LA RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEI
PROPRIETARI
Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani è stato attribuito
un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari.
Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo
del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente, che penalmente dei danni o
lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.
Nota:
La Suprema Corte di Cassazione – Sezione IV penale con sentenza 3 aprile – 8
settembre 2008, n. 34765 ha affermato che in caso di lesioni cagionate
dall’aggressione di un cane, nella fattispecie di grossa taglia, affidato dal
proprietario ad un terzo (nel caso di specie la moglie) non in grado di controllare
l’animale e quindi di impedire l’evento lesivo, deve riconoscersi la concorrente
responsabilità del proprietario non in virtù di una responsabilità oggettiva bensì in
ragione degli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al
fatto di essere lui solo la persona che dispone dell’animale e che può controllarne le
reazioni.
OBBLIGO DI UTILIZZO DEL GUINZAGLIO IN OGNI LUOGO
Viene introdotto per la prima volta l’obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una
misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi
aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere
sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale
pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di
gestirlo.
Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle
caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.
PERCORSI FORMATIVI PER I PROPRIETARI DI CANI
Per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta

detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni
congiuntamente con i Servizi Veterinari delle Asl, avvalendosi anche degli Ordini
professionali dei Medici Veterinari, delle Associazioni di Medici Veterinari, delle
Facoltà di Medicina Veterinaria e delle Associazioni di Protezione degli Animali,
devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani. Tali
percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata patentino
divengono obbligatori per i proprietari di “cani impegnativi” identificati a livello
territoriale.
REGISTRO DEI CANI MORSICATORI E CON PROBLEMI DI
COMPORTAMENTO A CURA DELLE ASL
I Servizi Veterinari, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure
di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici
comportamentali cui devono essere sottoposti i “cani impegnativi” e tengono
un registro aggiornato di tali soggetti.
RUOLO DEI MEDICI VETERINARI LIBERO PROFESSIONISTI.
Per la prima volta in Italia viene conferito un ruolo anche ai medici veterinari
libero professionisti in materia di prevenzione. A loro infatti spetta
l’informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture rispetto
alla possibilità o alla necessità di conseguire “il patentino”. Inoltre vengono
posti in rete con i Servizi Veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a
rischio a tutela della salute pubblica.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER
CANI ISCRITTI NEL REGISTRO
I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una
polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente
guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico.
OBBLIGO DELLA RACCOLTA DELLE FECI
E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e
avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
ALTRI DIVIETI
Confermato il divieto di addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani, le
operazioni di selezione ed incrocio tese allo stesso fine, la pratica del doping, gli
interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell’animale (recisione delle
corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), fatto salvi gli interventi
curativi certificati dal medico veterinario.
L’Ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Inserito il 10 marzo 2009 alle 02:08:35 da totone.  5/5
 
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Inserito il 10 marzo 2009 alle 02:10:01 da totone.  4/5
 
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Inserito il 10 marzo 2009 alle 02:11:09 da totone.  0/5
 
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Inserito il 10 marzo 2009 alle 02:12:14 da totone.  0/5
 
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